Avv. Fulvio Graziotto
La ripresa di un unico prodotto del concorrente non è sufficiente per configurare concorrenza parassitaria
In assenza di una complessiva condotta di ripresa delle iniziative commerciali ed imprenditoriali, la ripresa di un unico prodotto non è sufficiente a dare sostanza all’ipotesi di concorrenza parassitaria generalmente riconducibile all’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c.
Il carattere distintivo della forma di un prodotto - idonea ad indicare al consumatore l’origine imprenditoriale del prodotto - deve esprimersi in maniera inusuale ed originale rispetto alla specifica categoria di prodotto che essa dovrebbe caratterizzare.
La ripresa di un unico prodotto non è sufficiente a dare sostanza all’ipotesi di concorrenza parassitaria generalmente riconducibile all’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2598 codice civile.
Si può ravvisare tale presupposto laddove il concorrente ponga in essere una complessiva condotta di ripresa delle iniziative commerciali ed imprenditoriali di un’impresa, condotta dunque caratterizzata dalla indebita imitazione di più iniziative del concorrente che nel loro insieme possono dare fondamento alla tesi di un disegno di sfruttamento parassitario dell’attività del concorrente che si tende pertanto a sostituire sul mercato o comunque a pregiudicarne la competitività.
Il carattere distintivo della forma di un prodotto - che non si limita a differenziare un prodotto da un altro, ma che è invece idonea ad indicare al consumatore l’origine imprenditoriale del prodotto - deve esprimersi in maniera inusuale ed originale rispetto alla specifica categoria di prodotto che essa dovrebbe caratterizzare, nel senso che essa dovrebbe essere in grado di attirare per se stessa l’attenzione del consumatore medio, tenuto conto che non è abitudine propria di tale categoria di soggetti presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione rivelandosi essere meno idonei ad essere percepiti come segno distintivo in quanto attinenti ad un elemento strutturale del prodotto stesso e non autonomo da esso come i marchi denominativi e figurativi.
La pronuncia riguardava una scopa in silicone, che nell'assunto della parte attrice aveva una foma particolare, e della quale invocava la tutela anche quale marchio di forma di fatto.
Il Tribunale - richiamando la giurisprudenza dell'Unione Europea - ricorda che il carattere distintivo della forma di un prodotto idonea a indicare la riconducibilità del prodotto a una specifica impresa, deve esprimersi in maniera inusuale rispetto alla specifica categoria di prodotti: solo così sarà idonea a indicare al consumatore l'origine imprenditoriale del prodotto.
Per quanto attiene alla condotta di concorrenza sleale riconducibile al cd. "sfruttamento parassitario" (generalmente ricompreso nel n. 3 dell'art. 2598 codice civile), il Collegio ha escluso che la ripresa di un solo prodotto possa configurare l'illecito di concorrenza parassitaria, essendo invece richiesta una condotta caratterizzata dalla indebita imitazione di più iniziative del concorrente.
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Graziotto IP
- Cass. 100/2016
- Corte di Giustizia Europea, C-456/01 e C-457/01 Henkel
Codice civile
Vigente al: 24-02-2019
Art. 2598 - Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
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