Avv. Fulvio Graziotto
Ricorso in Cassazione per violazione di legge deve vertere sull'erronea ricognizione della fattispecie astratta
La violazione di una norma di diritto comporta un'erronea ricognizione della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione.
La violazione di una norma di diritto comporta un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie
astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione.
La Suprema Corte ha ricordato i presupposti per il ricorso in Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, come previsto dall'art. 360 c.p.c.
Mentre la errata ricognizione della fattispecie astratta (cioè quella prevista per tutti i casi analoghi), disciplinata da una norma, implica una errata interpretazione della stessa, la erronea ricognizione della fattispecie concreta (cioè di quella oggetto della causa specifica) in base alle risultanze della causa non può dar luogo a violazione di norme di diritto, ma piuttosto a un vizio di motivazione del provvedimento.
In altri termini l'accertamento nel merito, non sindacabile in sede di legittimità, non può costituire motivo di ricorso relativamente alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
A voler essere più precisi, parlando di interpretazione tecnicamente ci si dovrebbe riferire all'operazione di interpretazione di una disposizione, dalla quale si traggono una o più norme giuridiche: il testo di partenza è quello della disposizione, e a seguito dell'operazione interpretativa se ne ricava una norma (e, spesso, se ne può trarre più di una, con conseguente necessità di risolvere le relative antonomie).
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Graziotto IP
- Cass. 20964/2017
- Cass. 195/2016
- Cass. 26110/2015
- Cass. 8315/2013
- Cass. 7394/2010
Codice di procedura civile
Vigente al: 24-11-2018
Art. 360 - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
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